LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: LA CASSAZIONE CHIARISCE I TERMINI PER LA REINTEGRA
In caso di licenziamento giudicato illegittimo, l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, autorizza il datore di lavoro a convocare il lavoratore interessato al reinserimento entro un termine massimo di 30 giorni dall'annuncio del licenziamento o dalla contestazione del decreto ingiuntivo; in caso contrario, ossia nel caso in cui il lavoratore non si presenti in tale lasso di tempo, il rapporto lavorativo si considera concluso. Al riguardo la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 3264 del 5 febbraio 2024, ha asserito che il datore di lavoro non è vincolato a fissare la data di rientro esattamente al trentesimo giorno, potendo invece anticipare tale rientro. Tuttavia, la fine del rapporto resta comunque fissata al trentesimo giorno (a meno che il lavoratore non riprenda servizio).