LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO E REINTEGRAZIONE ATTENUATA

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione del dipendente, divenuto disabile, è discriminatorio e nullo. L'articolo 5 della Direttiva n. 78/2000/CE prevede l'adozione di soluzioni ragionevoli nel caso in cui il lavoratore si trovi in situazioni di duratura menomazione che non lo rendono uguale agli altri lavoratori. Non rileva, quindi, che la conservazione del posto di lavoro determini costi aggiuntivi per il datore di lavoro. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31471 del 13 novembre 2023. La tutela accordata al lavoratore nel caso concreto è quella della reintegrazione attenuata (quindi non "piena"), poiché questa è la tutela invocata dal lavoratore stesso.