LICENZIAMENTO, REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E INDENNITÀ RISARCITORIA.

Con Ordinanza n. 12448 del 19 aprile 2022 la Corte di Cassazione enuncia il principio di diritto per il quale, ex art. 18, comma 4, Legge n. 300/1979, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e comunque, entro la misura massima corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione.

Quindi, se il risultato del calcolo:

  • è superiore o uguale all'importo corrispondente a 12 mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo;

  • è inferiore alle 12 mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a questo minore importo. 

TOP