LA RENDITA INAIL NON ASSORBE IL DANNO COMPLEMENTARE AL DIPENDENTE INFORTUNATO

La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata il 29 luglio 2022, si è pronunciata sul caso di un dipendente infortunatosi sul lavoro, il quale convenne in giudizio l'azienda ospedaliera, chiedendo il risarcimento del danno in quanto sosteneva che dall'intervento fossero derivati postumi permanenti gravi. L'azienda si era difesa sostenendo che il paziente, in conseguenza dell'infortunio, aveva incassato un indennizzo da parte dell'INAIL, il quale, a sua detta, aveva integralmente risarcito il danno. 

La Corte di Cassazione, discostandosi dalle pronunce di primo e secondo grado, ha sancito che la rendita dell'INAIL non assorbe il danno complementare al dipendente infortunato: la compensatio lucri cum damno, infatti, può operare soltanto per le poste risarcitorie che hanno formato oggetto di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore sociale.

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