LA PROVA DEL DETERIORAMENTO DELL'IMMOBILE

stabilito che, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore (ex art. 1590, C.c.) di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra:

  • il momento della consegna;
  • il momento di restituzione dell'immobile.

Diversamente, sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato:

  • per uso conforme al contratto;

oppure

  • per fatto a lui non imputabile.
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