LA FUNZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Con Sentenza 23 ottobre 2023, n. 2141, la Corte d'Appello di Firenze ha chiarito che al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata"). Pertanto, di norma il deposito cauzionale non viene rilasciato a garanzia del saldo dei ratei mensili, ma solo a garanzia dei danni materiali.