LA CASSAZIONE CONFERMA LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO

Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'atto impositivo notificato al fallimento in caso di inerzia del fallimento stesso e il termine per l'impugnativa decorre solo da quando egli abbia avuto piena conoscenza dell'atto impositivo e sempre che tale termine sia spirato per il curatore, in tal modo manifestandosi l'inerzia del fallimento (Cassazione, ord. 6 novembre 2023, n. 30898).