L’INAIL INDENNIZZA IL LAVORATORE AFFETTO DA NEVROSI D’ANSIA O CON SINDROME DEPRESSIVA

La Corte di Cassazione ha stabilito, con le ordinanze n. 29515 e n. 29611, che l'Inail deve indennizzare anche il lavoratore ansioso o depresso a cui derivano danni fisici o psicologici, quale forma di tecnopatia conseguente all'attività lavorativa, anche se non rientrante fra le malattie o i rischi tabellati. Al lavoratore basta provare il nesso fra l'attività patogena e la malattia diagnosticata.

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