L’AGENZIA DELLE ENTRATE SPIEGA COME OTTENERE IL RIMBORSO DELL’IVA NON DOVUTA

Con una recente risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di restituzione dell’IVA indebitamente versata. Il caso riguarda i contribuenti che, per errore o in assenza dei presupposti impositivi, hanno effettuato versamenti IVA non dovuti e intendono ottenere il relativo rimborso.
L’Agenzia ha precisato che, in linea generale, il contribuente può richiedere la restituzione dell’IVA non dovuta tramite istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, da presentarsi entro il termine di due anni dal versamento. Tuttavia, se l’imposta è stata erroneamente addebitata in fattura e incassata, il rimborso può essere richiesto solo previa emissione di nota di variazione in diminuzione da parte del fornitore, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972.
In alternativa, se l’errore viene rilevato tempestivamente, il contribuente può anche correggere l’operazione in sede di liquidazione IVA, rettificando l’importo indebitamente versato nel periodo successivo.
L’Agenzia sottolinea, inoltre, l’importanza di dimostrare l’effettiva non debenza dell’imposta e di garantire che il rimborso non comporti un indebito arricchimento del contribuente, soprattutto nei casi in cui l’IVA sia stata trasferita al cliente finale.
Questi chiarimenti si inseriscono nell’ottica di una maggiore certezza del diritto e tutela del contribuente, in un ambito – quello del rimborso dell’IVA – spesso caratterizzato da dubbi interpretativi e complessità operative.