L'INCOMPATIBILITÀ DEL PROFESSIONISTA È RILEVABILE ANCHE SENZA LA DECISIONE DELL'ORDINE.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 6299 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che la CNPADC (Cassa dei dottori commercialisti) può rilevare l'incompatibilità del professionista anche in assenza di una conforme decisione da parte dell'Ordine.

La Suprema Corte precisa, infatti, che l'ente dei commercialisti ha il potere di controllare il legittimo e continuo esercizio dell'attività da parte del professionista, prima di erogare qualsiasi trattamento previdenziale. La Cassa potrà inoltre procedere alla sospensione della pensione in caso di mancata risposta, entro novanta giorni, al questionario inviato dall'istituto previdenziale all'iscritto.

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