L'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL REGIME FISCALE DELLE INDENNITÀ OBSOLETE CONVERTITE IN WELFARE

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta a Interpello n. 195/2025, fornisce chiarimenti in merito alle indennità obsolete e sulla relativa tassazione.
Nel caso di specie, l'Istante domandava se fosse corretto escludere da imposizione fiscale, ex art. 51, commi 2 e 3 del TUIR, delle somme individuate come welfare aziendale per i dipendenti in forza al 31 dicembre 2024, che percepivano le indennità soppresse ed abolite a partire dal 1° gennaio 2025, e che hanno conferito gli importi a welfare aziendale.
A riguardo, l'Agenzia rileva che l'erogazione delle suddette indennità soppresse sotto forma di welfare non risulta in linea con la ratio dei commi 2 e 3 dell'art. 51 del TUIR, dal momento che la stessa mira a sostituire voci imponibili della retribuzione ritenute obsolete. Inoltre, si consideri anche che
nel caso di specie i dipendenti interessati, in mancanza di una espressa preferenza per la corresponsione di tali indennità sotto forma di welfare, percepiscono in sostituzione delle stesse una somma pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni.
Di conseguenza, l'Agenzia si pronuncia nel senso che tale quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse convertite in prestazioni di welfare non possa fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ex art. 51, commi 2 e 3 del TUIR, e che pertanto la stessa debba essere assoggettata a tassazione secondo le regole ordinarie.
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