L'ADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE DOPO IL GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Con Sentenza 25 ottobre 2022, n. 15663, il Tribunale di Roma ha stabilito che, una volta introdotto il giudizio relativo alla risoluzione del contratto per inadempimento, il debitore non può più adempiere alla prestazione.
In particolare, dopo l'introduzione del giudizio di risoluzione, il conduttore deve proseguire nel pagamento di una somma pari al canone di locazione, ma tale pagamento non si configura più quale estinzione dell'obbligazione contrattuale, bensì come risarcimento del danno per ritardata restituzione (ex art. 1591, C.c.).

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