ISTRUZIONI PER LA CIGO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA A CAUSA DI TEMPERATURE ELEVATE

L'INPS e l'INAIL comunicano che le imprese potranno chiedere all'INPS il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell'integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”. In una pubblicazione INAIL dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, le linee guida per prevenire le patologie da stress termico.

La causale “eventi meteo” è invocabile dall'azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Al riguardo, le istruzioni fornite nella Circolare INPS n. 139/2016 e nel Messaggio Hermes INPA n. 1856/2017 precisano che sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale, atteso che la valutazione sull'integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

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