ISTRUTTORE DI KICK BOXING DURANTE L'ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA

In via di principio, non vi è un divieto assoluto di svolgere attività durante l'assenza per malattia, anche in favore di terzi, purché essa non sia contraria ai doveri generali di correttezza e buona fede, nonché agli obblighi di diligenza e fedeltà. Siffatta violazione sussiste quando lo svolgimento di altra attività durante la malattia, valutato in relazione alla natura e alle caratteristiche della malattia, nonché alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il pronto rientro al lavoro. Tale analisi va compiuta ex ante, ossia con riferimento al momento in cui quell'attività viene svolta, ragion per cui, ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro in concreto resta irrilevante. Sul tema, la Corte di Cas sazione, con sentenza n. 5002 del 26 febbraio 2024, ha sancito che è legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto ad un dipendente addetto allo scarico dei bagagli filmato dall'investigatore privato ingaggiato dal datore mentre svolge l'attività di istruttore di kick boxing, nonostante si trovi in malattia e i certificati medici mostrino un progressivo peggioramento per le condizioni del suo arto superiore destro.