INFORTUNIO SUL LAVORO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO
Con la Sentenza n. 32520 del 1° ottobre 2025, la Suprema Corte ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende all'attività lavorativa ed assicura l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In tal senso, il preposto è garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, anche impedendo prassi lavorative contra legem.
In tale contesto, i lavoratori sono esonerati da responsabilità solo quando la condotta del dipendente possa qualificarsi come abnorme, intendendosi per tale quella in grado di attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.