IL MEDICO PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE ANCHE SE È IN MALATTIA

Con l’ordinanza n. 7758/2025, la Cassazione ha respinto il ricorso di una struttura sanitaria che aveva licenziato il medico perché, durante la malattia, aveva effettuato delle brevi visite presso il suo studio. Posto che la convalescenza non comporta l’incompatibilità assoluta di qualsiasi attività, nel caso concreto il medico, operato per ben due volte al cuore e per questo motivo in stato di convalescenza, si era dedicato per soli due pomeriggi di due ore ciascuno ad attività lavorativa da libero
professionista, ma ciò, secondo i Giudici, non costituisce indice
dell’insussistenza della malattia, perché l’impegno richiesto da tale
attività non è minimamente paragonabile a quello richiesto per eseguire le prestazioni mediche in regime di full time presso la struttura sanitaria, oltre al fatto che l’attività esterna (molto limitata) non aveva di certo pregiudicato gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sul medico, non incidendo sul suo percorso di guarigione.

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