IL DATORE DI LAVORO CHE RINUNCIA AL PREAVVISO NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA AL LAVORATORE

In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 c.c.. A stabilirlo è la Cassazione con l'Ordinanza n. 6782 pubblicata il 14 marzo 2024 dalla sezione Lavoro.