I LIMITI DISTANZIOMETRICI SI APPLICANO ANCHE ALLE SALE SCOMMESSE AUTORIZZATE DALLE QUESTURE

Il vincolo della distanza da luoghi sensibili (scuole, ospedali, strutture sanitarie, chiese, ecc.) va osservato non solo dalle sale giochi e dai pubblici esercizi per l’installazione delle slot machine, autorizzate dai Comuni ai sensi degli articoli 86 e 110 c.6 Tulps, ma anche dalle sale scommesse (ippiche e sportive), autorizzate dalle Questure ai sensi dell’art. 88 Tulps. Anche queste ultime infatti sono potenzialmente fonti di rischio di diffusione della ludopatia, essendo lo scopo delle varie norme regionali e dei regolamenti comunali quello di arginare le conseguenze sociali (oltre che economiche) che tali attività possono provocare. Con la conseguenza che l’insediamento dei centri scommesse in violazione delle distanze fissate va vietato dai competenti organi comunali. Si tratta di uno di quegli ambiti nei quali- in linea con la normativa comunitaria, a cominciare dalla Direttiva Servizi 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE – la libertà di fare impresa dei privati può essere condizionata o limitata dalle autorità pubbliche esclusivamente per motivi di utilità sociale, cioè per salvaguardare altri beni e valori sensibili ritenuti prevalenti.