I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 5257 del 10 aprile 2025, in riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito alla Circolare n. 6/2025 presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro lo scorso 2 aprile, riguardo alle c.d. dimissioni per fatti concludenti precisa che:
-nel caso in cui il CCNL applicato preveda espressamente la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti e un termine superiore a quello legale, dovrà essere applicato tale termine, in ossequio al principio del miglior favore per il lavoratore;
-nel caso in cui sia verificata l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, il rapporto di lavoro dovrà essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro. Tuttavia, qualora quest'ultimo ritenga insufficiente la prova offerta dal lavoratore o non condivida la verifica dell'Ispettorato, non è prevista alcuna automaticità della ricostituzione del rapporto di lavoro;
-le eventuali dimissioni, presentate dal lavoratore successivamente all'avvio della procedura ex articolo 26, comma 7 bis, ma prima che le stesse abbiano prodotto il loro effetto dismissivo, saranno ritenute valide e produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento; se presentate per giusta causa, la verifica della sussistenza delle stesse potrà essere oggetto di successivo contraddittorio tra le parti, presso le sedi consuete, compresa quella giudiziale.

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