GREEN PASS, NOVITÀ PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI SOSPESI.

Il lavoratore sospeso, perché privo di green pass per più di 5 giorni, potrà rientrare immediatamente nel luogo di lavoro non appena otterrà la certificazione verde necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.

Con la conversione in Legge del DL 1/2022 è stata inserita una importante specifica (all’art. 9 septies comma 7 del dl 52/2021) sulle modalità di rientro nei luoghi di lavoro dei lavoratori sospesi perché non in possesso di certificazione verde.

L’attuale normativa prevede che per accedere ai luoghi di lavoro fino al 31 marzo è richiesto il green pass base, ottenibile anche con un tampone negativo, alla generalità dei lavoratori del settore privato; per gli ultracinquantenni, l’obbligo invece sussiste fino al 15 giugno.

La nuova norma chiarisce che il lavoratore sospeso (in quanto privo di green pass per più di 5 giorni) potrà rientrare immediatamente nel luogo di lavoro non appena otterrà la certificazione verde necessaria purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.

Si ricorda che il contratto di sostituzione di un lavoratore assente ingiustificato, perché privo di green pass da più di 5 giorni, ha una durata massima di 10 giorni lavorativi rinnovabili (fino al 31 marzo o fino al 15 giugno, secondo l’età del lavoratore sostituito).

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