GESTORI DI PIATTAFORME DIGITALI: PRINCIPIO DI DIRITTO

Con Principio di diritto l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle definizioni di "Piattaforma" e di "Venditore" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e n), D.Lgs. n. 32/2023, di attuazione della Direttiva UE 2021/514 (cd. "DAC 7"). Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 32/2023 impone ai gestori di piattaforme digitali in possesso di determinati requisiti l'obbligo di: • espletare le procedure di adeguata verifica in materia • fiscale, ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme; • comunicare all'Agenzia delle Entrate, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi. In particolare, con il Principio di diritto in esame, l'amministrazione finanziaria ha precisato che: • la nozione di ''piattaforma'' ricomprende anche un sito web che permette ai venditori di cedere beni materiali agli altri utenti, anche in modo indiretto, ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore; • la definizione di ''venditore'' include anche gli utenti che non • effettuano una materiale registrazione sul sito web tramite uno specifico account o profilo.

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