FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO: GLI OBBLIGHI GIÀ IN VIGORE.
L'ispettorato nella Circolare 1-2022 affronta le novità del DL 146-2021 in particolare sui nuovi obblighi di formazione per datori di lavoro e preposti e di addestramento
L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, approfondisce le novità sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, in seguito alla modifica all’articolo 37, D.Lgs. 81/2008, apportata con l’articolo 13, D.L. 146/2021. Vediamo di seguito le principali indicazioni che evidenziano quali aspetti verranno già considerati ai fini ispettivi.
FORMAZIONE DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di
cui al comma 2, secondo periodo”. La novità nello speifico è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell'obbligo formativo . Per l'attuazione, ovvero per l’individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità pero l'ispettorato sottolinea che le modalità devono essere concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022,
Fino ad allora sottolinea l'ispettorato restano in vigore e vanno considerati gli obblighi previsti già dal Testo Unico anche in relazione alla formazione di dirigenti e preposti e alle modalità esclusive in presenza e cadenza almeno biennale.
La carenza di questi requisiti attualmente non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994. (si tratta ricordiamo del meccanismo per cui l’organo di vigilanza che accerta la violazione impartisce al contravventore la prescizione di regolarizzazione di un termine massimo di sei mesi prorogabile per una sola volta di ulteriori sei mesi, in caso di adempimento, il contravventore al pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista e ottiene l'estinzione del procedimento penale).
In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già operative.
OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO
Un'altra rilevante novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece i nuovi obblighi di addestramento che sono già in buona parte operativi secondo la circolare.
In precedenza, infatti, si richiedeva che lo svolgimento dell'addeistramento avvenisse sotto la guida di "personale esperto", mentre si prevede ora specificamente la necessita di prove pratiche "per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Questi aspetti, afferma la circolare, a differenza dei precedenti, trovano immediata applicazione.
Si specifica anche che il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” riguarderà, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 e che comunque non rileva ai fini sanzionatori. Sul tema però l'ispettorato si riserva l’emanazione di una specifica disposizione.
L’ispettorato precisa che in una successiva circolare darà indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. 146/2021.