FALSA AUTOCERTIFICAZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE: L’ASSUNZIONE È INVALIDA

L'Ordinanza n. 5168 del 27 febbraio 2024 della Cassazione dichiara nullo il contratto di lavoro di un dipendente pubblico per falsa autocertificazione del possesso di un titolo di studio necessario per il ruolo assegnatogli. La Cassazione ribalta la decisione di merito, sottolineando che la PA a fronte di un’autocertificazione può, in qualsiasi momento, attivarsi per controllare la conformità al vero di essa e agire di conseguenza. Tuttavia, per la Sentenza, l’intero sistema delle autocertificazioni si basa su una presunzione di veridicità di esse che non consente di affermare che la possibilità di controllo in capo alla PA “sia equiparabile alla concreta conoscenza ab initio delle non veridicità successivamente emerse”. Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la nullità del contratto, stipulato su tali affermazioni false, non è assoluta, ma riguarda solo i periodi di esecuzione effettiva del lavoro e i relativi effetti retributivi. Pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso della PA, confermando la non debenza della somma richiesta