ESONERO CONTRIBUTIVO POST MATERNITÀ 2022

Contributi dimezzati alle lavoratrici dopo il congedo di maternità. Le istruzioni per la nuova agevolazione contributiva da ottobre ma serve l'autorizzazione INPS.

Nella circolare 102 2022 Inps ha emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 - per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.  Si tratta dello sgravio del 50% per 12 mesi dal versamento dei contributi previdenziali. La circolare illustra le caratteristiche e le regole per fruire della agevolazione e le istruzioni per i flussi Uniemens a partire dalla competenza di Ottobre 2022.

ESONERO CONTRIBUTI POST CONGEDO MATERNITÀ 2022: LE REGOLE 

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto all’articolo 1, comma 137:

  • in via sperimentale, per l’anno 2022,
  • lo sgravio contributivo nella misura del 50 per cento per le lavoratrici del settore privato 
  • per la durata massima di un anno dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
  •  Resta ferma comunque l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ATTENZIONE Si fa riferimento alla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri.

Per questo la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche che non incide sulla concorrenza e non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per quali rapporti di lavoro?

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, e inclusi

  •  settore agricolo, 
  • rapporto di apprendistato (di qualsiasi tipologia),
  •  di lavoro domestico e
  •  di lavoro intermittente,  
  • di lavoro subordinato con vincolo associativo in una cooperativa di lavoro e 
  • per le assunzioni a scopo di somministrazione.

E' necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 

L'istituto precisa che se la lavoratrice utilizza anche l’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, l'esonero si può applicare dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.

Data la durata sperimentale della norma il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022 

ESONERO CONTRIBUTIVO POST MATERNITÀ: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

 l’applicazione dell’esonero contributivo va inviata dal datore di lavoro tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U” e deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Per i rapporti di lavoro domestico l'istituto informa che verranno fornite istruzioni con un successivo messaggio.

SGRAVIO POST MATERNITÀ: ESPOSIZIONE UNIEMENS E DUBBI APPLICATIVI

Nella circolare sono specificate le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens alle sezioni POscontributiva, PosPA e PosAgri.

Si segnala che alcune sedi INPS richiedono oltre alla domanda tramite cassetto fiscale, anche l'allegazione di una autocertificazione aziendale per la quale in qualche caso forniscono un facsimile apposito.

Dagli operatori del settore giungono anche segnalazioni di trattamenti differenziati in alcune sedi territoriali in relazione alla possibile neutralità ai fini dello sgravio delle assenze della lavoratrice dopo il congedo (sia volontarie per ferie O permessi o involontarie per malattia). 

Non è chiaro inoltre se è possibile esporre il credito contributivo oltre i 12 mesi previsti, da parte delle aziende che utilizzano un calendario sfalsato per l'elaborazione dei cedolini paga. 

Sarebbero auspicabili in merito ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS.

Da ultimo giova ricordare che per i conguagli relativi a periodi arretrati da gennaio a settembre 2022, che sono da esporre entro il flusso di competenza di dicembre, gli importi vanno assoggettati a tassazione separata, in quanto in quei mesi l’imponibile fiscale risulta abbattuto. 

 

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