ERRONEA APPLICAZIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO: DEDUCIBILE LA MAGGIOR QUOTA VERSATA.
La maggior quota contributiva derivante dall’erronea applicazione del
massimale contributivo previsto a carico del lavoratore e che lo stesso è tenuto a restituire all'ex datore di lavoro, costituisce un’integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati deducibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR e, in applicazione del cd. "principio di cassa", ai fini della deducibilità, occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui si rimborsano tali oneri all'ex datore di lavoro.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 117 del 15 marzo 2022, rispetto al caso di un ex dipendente che deve restituire la sua quota di contributi all’azienda che gli aveva erroneamente applicato dal 2015 al 2017 il massimale contributivo, in quanto il lavoratore non aveva fornito informazioni corrette sulla presenza di anzianità contributiva antecedente il 1996; tali contributi, infatti, qualificavano quest’ultimo come “vecchio iscritto”, con relativo assoggettamento a contribuzione Ivs dell’intera retribuzione imponibile e non solo del massimale annuale rivalutato.