ENTRO AGOSTO 2022 CONGEDI PARENTALI PIÙ AMPI E ANCHE ALTRE NOVITÀ.
Novità per i genitori e la conciliazione vita-lavoro nello schema di decreto legislativo in fase di approvazione, che recepisce la direttiva europea. Congedi ampliati.
Congedi parentali ampliati, congedo di paternità anche prima della nascita, estensione dell'indennità per gravidanza a rischio alle lavoratrici autonome, priorità dello smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere.
Sono alcune delle novità contenute nel decreto legislativo proposto dal Ministro del lavoro Orlando, già approvato dal Governo e in fase di valutazione da parte delle Commissioni parlamentari, che dovrà entrare in vigore entro il 2 agosto 2022.
Il provvedimento è necessario, infatti, per il recepimento della direttiva europea 2019/1158, in tema di conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e coloro che devono prestare assistenza a familiari anziani o disabili (cd. caregivers).
Obiettivi della direttiva sono:
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il sostegno attivo all'assistenza delle categorie deboli come bambini e disabili ma anche
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il consolidamento del concetto di condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e
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la promozione di una effettiva parità di genere.
Si ricorda che la direttiva europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 luglio 2019, prevede misure minime inderogabili a ribasso ovvero non modificabili in modo peggiorativo dagli Stati membri. Per approfondire leggi Congedo di maternità di 10 giorni: lo chiede la UE
Gli adeguamenti dovranno dunque essere recepiti come detto entro il 2 agosto 2022: data in cui viene abrogata la precedente direttiva 2010/18/UE
Vediamo di seguito maggiori dettagli.
1) CONGEDO PATERNITÀ ANCHE PRIMA DELLA NASCITA
Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi è stato recentemente portato a regime dalla legge di bilancio 2022 e l'INPS ha già emanato le indicazioni operative per la fruizione.
Con il nuovo decreto il congedo obbligatorio e indennizzato al 100% per i padri potrà essere fruibile, come il congedo di maternità, liberamente in tutto l’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.
Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
2) CONGEDO PARENTALE FINO A 12 ANNI DEL BAMBINO
Due le novità in tema di congedo parentale facoltativo, successivo a quello obbligatorio e indennizzato solo al 30%:
1 - Passa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo facoltativo, spettante al genitore solo, per un maggiore sostegno ai nuclei familiari monoparentali.
2 - I congedi parentali in presenza di due genitori invece salgono a 9 in totale, invece che 6. Sono previsti infatti:
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3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3)
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3 mesi, trasferibili tra i genitori un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Prevista inoltre una indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave pari al 30%;
Inoltre aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale, indennizzato come descritto sopra.
3) MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME: INDENNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO
Viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, a eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
4) SMART WORKING: IN AZIENDA PRIORITÀ AI GENITORI E CAREGIVERS
Infine ancora una misura di impulso allo smart working come modalità di lavoro che sostiene la conciliazione tra vita professionale e vita familiare:
i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori:
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con figli fino a 12 anni di età o
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con figli senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
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che siano caregivers cioè diano assistenza a familiari in condizioni di disabilità o non autosufficienza.