ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: DETRAZIONE AL 75% ANCHE PER INTERVENTI SU IMMOBILI DELL'IMPRESA
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi al fine del riconoscimento della detrazione pari al 75% per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter, D.L. n. 34/2020.
In particolare, l'Agenzia:
- ammette a fruire dell'agevolazione anche un soggetto titolare di reddito d'impresa (una società di capitali, nel caso specifico) per le spese sostenute su un immobile posseduto o detenuto, a prescindere dal suo utilizzo, che possono quindi qualificarsi come "strumentali", "merce" o "patrimoniali". Nel caso di specie si tratta di un immobile strumentale per natura concesso in locazione;
- chiarisce che, alla luce del dato letterale della norma, non vi sono specifici vincoli né di natura soggettiva né oggettiva al fine del riconoscimento dell'agevolazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.
L'Agenzia, infine, precisa che, in analogia a quanto previsto per gli interventi di recupero edilizio, l'agevolazione può spettare anche al detentore dell'immobile per le spese da questi sostenute, purché vi sia un contratto di locazione regolarmente registrato e sia in possesso del consenso del proprietario.