DOGANE, ANCHE L’ACCISA DEL VENDITORE TRA I DATI DEL GAS NATURALE DISTRIBUITO

L’integrazione è stata ritenuta opportuna per meglio identificare il ruolo degli utenti nella catena di trasporto. Le nuove regole sono applicabili dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024 Con la determinazione direttoriale di ieri, 5 settembre 2023 – intervenendo sulla precedente del 22 dicembre 2020 – l’Agenzia delle dogane e dei monopoli modifica i termini e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti che effettuano attività di vettoriamento di gas naturale, dei dati riguardanti il prodotto trasportato. In particolare, secondo le nuove regole, il venditore che fornisce il Gn al consumatore finale deve comunicare ai relativi distributori il proprio codice accisa in corso di validità, associato alla relativa autorizzazione fi scale alla vendita: il fine è identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione nella catena del valore del gas naturale venduto agli automobilisti. Le modalità previste dalla determinazione diffusa ieri entrano in vigore a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024. In fase di prima applicazione, i venditori che sono anche utenti della distribuzione devono comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.

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