DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN ASSENZA DI CERTIFICATO TELEMATICO DI GRAVIDANZA

L'INPS, con il Messaggio n. 287 del 22 gennaio 2024, nel ribadire che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti costituisce un diritto indisponibile per le stesse, cui corrisponde un divieto assoluto di adibizione al lavoro, riepiloga le indicazioni operative per la corretta gestione  delle domande di congedo di maternità: se viene presentata domanda senza invio telematico del certificato di gravidanza, il medesimo può essere richiesto solo prima della nascita del minore poichè, dalla data del parto, la procedura telematica non ne consente più al medico l'inserimento; nell'ipotesi (residuale) in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del SSN o con esso con venzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell'originale cartaceo; nell'ipotesi in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l'interdizione anticipata della lavoratrice con  provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN; nel caso di totale assenza di documentazione, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di "ante partum" a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.  L'Istituto ricorda invero che il diritto al congedo non può essere precluso dalla circostanza che il medico certi ficatore non abbia proceduto al rituale (e obbligatorio) invio del certificato attraverso lo specifico canale telematico...

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