DIFFICILE SUPERARE LA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELL’ATTO NOTIFICATO PER POSTA

La prova della notificazione a mezzo posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, l'atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo ove il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in provi che il plico era vuoto, ovvero conteneva un atto diverso (Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2023, n. 34765).