DETRAZIONE IVA: ATTENZIONE ALL’USO EFFETTIVO DEL BENE

Va precisato che l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 non subordina affatto l'esercizio del diritto a detrazione a un criterio relativo all'aumento del fatturato del soggetto passivo né, in termini più generali, a un criterio di redditività economica  dell'operazione effettuata a monte. In particolare, l'assenza di aumento del fatturato del soggetto passivo  non può incidere sull'esercizio del diritto a detrazione. Infatti, il sistema comune dell'IVA garantisce la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente  dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché tali attività siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA. Pertanto, il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane acquisito anche se, successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata e, perciò, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell'ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà (Amper Metal, C-334/20).

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