COVID, AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DECISE DAL GOVERNO.

Con l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio si abolisce, a partire dal 1 marzo, la quarantena per gli arrivi dai Paesi extra Ue; per l’ingresso sul territorio nazionale, inoltre, sarà sufficiente il green pass base (certificato di vaccinazione, di guarigione o tampone negativo). La normativa viene quindi, di fatto, armonizzata con quanto previsto per gli arrivi dai Paesi Europei. Il tampone negativo sarà necessario per i turisti non vaccinati e per chi si è vaccinato con farmaci non ancora riconosciuti da Ema, come Sputnik. Leggi

Le mascherine all’aperto non sono più obbligatorie dall'11 febbraio e al chiuso restano obbligatorie sino alla fine dell'emergenza sanitaria. All'aperto occorrerà avere sempre con sé le mascherine che si dovranno indossare in caso di assembramento. Lo prevede l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.


Nel testo del provvedimento è scritto che "fino al 31 marzo 2022" è "fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private". 


"Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti".


Il nuovo decreto legge del Governo: 
dl 4 febbraio 2022

Il decreto legge varato dal Governo introduce misure urgenti in materia di Green Pass e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia. Inoltre, le certificazioni verdi Covid rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Green Pass


Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia


A chi proviene da uno Stato estero ed è n possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati


Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per chi è in possesso del Green Pass Rafforzato.

Scuola
Nelle scuole per l’infanzia fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.


Nella scuola secondaria di primo e secondo grado con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

 

La quarantena per le persone non vaccinate - o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni - passa da dieci giorni a cinque. Lo stabilisce la nuova circolare del Ministero della Salute che ha aggiornato le regole per l'autosorveglianza e quarantena previste per i contatti stretti. Il provvedimento, che si applica a coloro chi non manifesta sintomi Covid, prevede comunque che per la cessazione della quarantena sia necessario l'esito negativo di un tampone rapido o molecolare. Inoltre è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 anche per i 5 giorni successivi.

 

Con l'ordinanza del ministro della Salute del 31 gennaio proroga dell'obbligatorietà di mascherina all'aperto fino al 10 febbraio. Sempre fino al 10 febbraio è stata prorogata la chiusura delle discoteche.

Il nuovo decreto sostegni: decreto legge 27 gennaio 2022

 

Turismo e Covid: l'ordinanza del ministro della Salute del 26 gennaio (in vigore dal 1° febbraio). Sufficiente il Green Pass per i cittadini Ue e ulteriori destinazioni dei corridoi turistici. Leggi

 

IL DPCM DEL GOVERNO

Esercizi commerciali e servizi: Green Pass dal 1° febbraio

Con il Dpcm 21 gennaio 2022 dal 1° febbraio si estende l’utilizzo del Green Pass (quello base, scaricabile anche effettuando un tampone antigenico o molecolare) agli uffici pubblici, in banca, alle Poste e nei negozi, ad esclusione di quelli dove si vendono i beni considerati essenziali.

Controlli Green Pass base a campione all'interno dell'esercizio, non necessariamente all'ingresso del punto vendita: la faq del Governo

Dove l'accesso è consentito senza Green Pass

Di seguito i luoghi dove l’accesso, dal 1° febbraio, è consentito senza Green Pass.

Esigenze alimentari e di prima necessità


1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti

alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri

esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi

specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri

esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Esigenze di salute
Sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione,
diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto (dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice (dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221).

Esigenze di sicurezza e giustizia


E’ consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali.
E’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di
interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività d’indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

 

IL DECRETO DEL GOVERNO 

Decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50


Obbligo vaccinale fino al 15 giugno per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che hanno compiuto 50 anni ad eccezione dei casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

SUPER GREEN PASS AL LAVORO PER GLI OVER 50 (dal 15 febbraio)

Dal 15 febbraio Super Green Pass per i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni.
Niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza Super Green Pass. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subisce una sanzione amministrativa tra i 600 e i 1.500 euro.

Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

GREEN PASS PER SERVIZI PUBBLICI E ALLA PERSONA

Fino al 31 marzo 2022 Green pass base- quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione- per accedere ai servizi alla persona, come il parrucchiere ma anche per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. L’obbligo di green pass per i servizi alla persona vale dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal primo febbraio (previa adozione di un dpcm che individuerà le attività escluse dall’obbligo).

SANZIONI

Da 100 a 3.000 euro per i non vaccinati.

100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni).


Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l'obbligato al vaccino è un lavoratore;
Sanzione da 600 a 1.500 euro se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.
Queste sanzioni si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass "rafforzato" per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi ecc.). In questi casi, infatti, chi è tenuto al green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall'eta) soggiace a sanzione da 400 a 1.000 euro se colto senza green pass rafforzato nei luoghi nei quali è necessario.

 

IL DECRETO LEGGE DEL 30 DICEMBRE 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per di contrasto alla risalita dei contagi Covid e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Guarigioni e quarantene

Il Super Green Pass per le persone guarite viene attivato (o riattivato) in automatico dopo un tampone negativo. Non è più necessario attendere che il medico di base o l'Asl inserisca nel sistema il documento che attesta la guarigione, ma sarà sufficiente il tampone negativo.

La quarantena precauzionale non si applichi a chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, a questi soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Si prevede anche che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza prima descritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (effettuato anche presso centri privati); in quest'ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

La circolare del Ministero della Sanità con le disposizioni sulla quarantena

Capienze

Il decreto prevede che le capienze per stadi e impianti sportivi siano consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

 Ecco, in sintesi, le misure del  decreto legge del Governo per l’emergenza Covid.

 

A sei mesi la validità del Green pass (dall’1° febbraio)

Il decreto prevede che dal 1° febbraio 2022 il Green pass sia valido 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO CON LE DECISIONI SUL GREEN PASS PER CHI HA FATTO LA TERZA DOSE DI VACCINO.

La scelta di far entrare la nuova norma in vigore dal 1° febbraio è stata compiuta per dare il tempo a chi ha già effettuato la seconda dose di prenotare il richiamo o la terza dose.

 

Mascherine all’aperto per tutti

Anche nelle regioni (come tuttora la Lombardia) che si trovano in zona bianca, fino al 31 gennaio, è obbligatorio tenere la mascherina all’aperto.

 

Terza dose vaccino dopo 4 mesi

Un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza riduce a 4 mesi il periodo minimo per la somministrazione del richiamo e della terza dose.

 

Al bar il green pass “rafforzato”

Fino al 31 gennaio potrà entrare nei bar per la consumazione al bancone soltanto chi ha il green pass “rafforzato” che viene rilasciato a chi è guarito o vaccinato (anche senza terza dose).

 

Dove è obbligatoria la mascherina Ffp2

È obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 per entrare nei cinema, nei teatri, negli stadi e sui mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, bus e metropolitane).

 

Niente cibo in cinema, teatri e stadi

È vietato il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

 

Divieto di feste all’aperto fino al 31 gennaio

Fino al 31 gennaio sono vietati gli eventi e le feste che implichino assembramenti all’aperto.

 

Discoteche chiuse fino al 31 gennaio (poi ingresso con terza dose vaccino o due dosi e tampone)

Decisa dal Governo la chiusura di discoteche e sale da ballo fino al 31 gennaio. Dopo potrà entrare soltanto chi ha il Green pass “rafforzato” (solo guariti e vaccinati) ma se non ha effettuato la terza dose di vaccino dovrà anche esibire un tampone negativo.

 

Quarantena dall’estero

Rimane in vigore la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall’estero anche se è vaccinato.

È prevista l’effettuazione di tamponi a campione al momento dell’ingresso in Italia dall’estero: in caso di positività, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni. Chi non ha a disposizione un alloggio dove stare in isolamento va nel Covid Hotel.



Tampone nelle Rsa

Dal 30 dicembre al 31 gennaio i visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice dovranno avere il Green pass “rafforzato” (solo guariti e vaccinati) ma, come per le discoteche dopo il 31 gennaio, se non è stata effettuata la terza dose si dovrà esibire anche un tampone negativo. 

Screening nelle scuole

Per assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole, il Ministero della Difesa assicura il supporto a Regioni e Province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Il decreto autorizza la spesa complessiva di 9 milioni di euro. 

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