CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO: SOGLIA DEDUCIBILITÀ A 3MILA EURO
Tra le novità del Decreto Lavoro innalzamento della deducibilità dei contributi versati per i lavoratori domestici in dichiarazione e possibilità di sorveglianza sanitaria INAIL
Il Governo ha in programma del prossimo Consiglio dei Ministri fissato per il 1° maggio 2023, l'approvazione di uno schema di decreto legge in tema di lavoro con molte novità che vanno dal nuovo sostegno economico contro la povertà garanzia per l'inclusione a provvedimenti di rafforzamento della sicurezza a semplificazioni di adempimenti e alleggerimento delle sanzioni per i datori di lavoro, ecc.
Nella bozza emergono anche due misure relative al lavoro domestico, e cioè:
- l'innalzamento della deducibilità dei contributi previdenziali e
- l'obbligo di sorveglianza sanitaria per questi lavoratori.
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti
CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO DEDUCIBILI FINO A 3MILA EURO
La prima novità sarà certamente ben accolta in particolare non dalle imprese ma dalle famiglie che impiegano colf badanti baby sitter.
Si tratta infatti dell'innalzamento dell'importo massimo deducibile dalla dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici a 3mila euro, quasi il doppio dell'attuale importo di 1.549,37 annui. (TUIR art 10 comma 2 terzo periodo).
La novità dovrebbe essere applicabile già per il periodo di competenza 2023.
La misura va incontro alle richieste che da lungo tempo avanzano le associazioni datoriali sia di deduzione integrale degli oneri previdenziali, che anche delle spese di retribuzione per questo tipo di servizio che sostituisce ormai sempre più spesso l'assenza di assistenza sociale diffusa per una popolazione sempre più anziana.
Ricordiamo che per la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di
- addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri,
- addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane
che è in capo al datore di lavoro, si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio sia l'importo versato il 10 gennaio 2022 di competenza IV trimestre 2021, che i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2022 per i primi tre trimestri 2022).
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).
ATTENZIONE anche al fatto che l'unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche i versamenti sono effettuati da conto corrente intestato a terzi. L'Agenzia delle entrate ha fornito questo chiarimento nella risoluzione n. 278/2019.
SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI DOMESTICI
L'attuale art. 33 dello schema di decreto prevede che i lavoratori domestici possano richiedere di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle strutture territoriali dell’INAIL.
L'istituto di assicurazione contro gli infortuni dovrebbe provvedere con proprie risorse, senza alcun onere a carico dei datori di lavoro.
Le modalità operative per la realizzazione della misura dovranno essere specificate da un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza non si applicherebbero gli articoli 25, 39 e 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.