CERTIFICAZIONE UNICA: SANATORIA NELLA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE.

Sanatoria per le certificazioni 2015-2017 omesse, a certe condizioni La novità nella conversione in legge del Decreto Milleproroghe L. 15 2022.

 

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (DL 228-2021), pubblicata in Gazzetta lo scorso 28 febbraio, interviene non solo con numerose modifiche su scadenze future ma anche sui termini già scaduti.

Si segnala in particolare per i sostituti di imposta il nuovo comma 5-bis all'articolo 3 che modifica l’art. 4 del D.P.R. 322/1998, in tema di obbligo di trasmissione delle certificazioni uniche che i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare ai lavoratori per attestare l'importo complessivo delle somme erogate, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali. La novità riguarda in particolare i periodi di imposta 2015, 2016, 2017per i quali si può fruire di una sanatoria.  

Come noto il termine ordinario per la consegna e l'invio all'Agenzia è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.  

Il decreto Milleproroghe convertito in legge   dunque   prevede l'esclusione dalle sanzioni “Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017 " sempre che la trasmissione della corretta certificazione sia stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario.

 Si ricorda che il regime sanzionatorio per gli omessi o ritardati invii telematici all'amministrazione finanziaria prevede:

- per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100

euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di

imposta.

-Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si

applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i

cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

ATTENZIONE: Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

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