BONUS VISTA: I RIMBORSI ENTRANO NELLA PRECOMPILATA

Guida al voucher da 50 euro per occhiali o lenti a contatto, dal 2021 al 2023. Il rimborso diretto rientra nei dati della precompilata. Resta detraibile l'importo residuo. Il decreto attuativo del Ministero della Salute riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro per l'acquisto di: occhiali da vista o lenti a contatto correttive. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022. La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. E' gestita da una applicazione web collegata al sito del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023. I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti Vediamo nei paragrafi seguenti le modali tà di richiesta e di erogazione del voucher per i beneficiari e alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023 1) Bonus vista a chi spetta, l'importo Possono beneficiare del programma i membri di nuclei familiari che hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive. Il «bonus vista» può essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare, per acquisti effettuati nel triennio 2021-2023, di occhiali da vista ovvero lenti a contatto. Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o voucher telematico emesso dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande e fino ad esauri mento delle risorse annuali. Per il percipiente, il valore del «bonus vista» non costituisce un reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell'ISEE ATTENZIONE RESTA FERMO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELLA SPESA EFFETTUATA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (ART. 15 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) 2) RICHIESTA DEL BONUS VISTA PER ACQUISTI DAL 5.5.2023 Al fine di ottenere il «bonus vista» i richiedenti devono fare domanda sull'applicazione web fino al 31 dicembre 2023. Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher. La domanda va effettuata autenticandosi con: carta di identità elettronica (CIE), sistema pubblico identità digitale (SPID), oppure carta nazionale dei servizi (CNS). La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifi che sui requisiti il Ministero della salute, attraverso l'applicazione web, lo rende disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario in formato digitale con apposito codice a barre/QR code Il buono è a scalare ed ha una validità di trenta giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, viene annullato. Il richiedente potrà presentare una ulteriore richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilità Il voucher bonus vista può essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive che si siano registrati nell'apposito elenco 3) BONUS VISTA: STOP RIMBORSI PER ACQUISTI EFFETTUATI Per gli acquisti effettuati dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta, andava effettuata una richiesta via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente intestato al richiedente o beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito, allegando copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente. ATTENZIONE IL MINISTERO HA COMUNICATO CHE DA LUGLIO 2023 SONO CESSATI I RIMBORSI PER ACQUISTI GIÀ EFFETTUATI. 4) RIMBORSI BONUS VISTA: DATI ALL'AGENZIA PER LA PRECOMPILATA - DETRAIBILITÀ SPESA RESIDUA Il decreto prevede che anche i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilati Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022. Come detto per queste richieste il bonus è stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante I dati degli acquisti fatti con il voucher telematico sono stati invece già trasmessi dagli ottici Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata. Le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, Viene precisato che per ciascun rimborso i dati comunicati dal Ministero della salute sono: a) codici fiscali dei seguenti soggetti: • richiedente, come registrato sull’applica zione web dedicata al “bonus vista”; • beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso; • intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso. b) importo del rimborso erogato; c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso. Viene anche sottolineato che i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le attività di controllo fiscale Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati