BONUS CARBURANTE DIPENDENTI: LE POSSIBILI ESCLUSIONI.
Nel Decreto Ucraina si introduce la possibilità per le aziende di erogare 200 euro in bonus benzina non imponibili ai propri dipendenti. Vediamo le regole e i punti poco chiari.
Tra le misure introdotte per contrastare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia aggravatosi con la crisi Russia-Ucraina, il Decreto 21 2022 (il cosiddetto decreto Ucraina ) pubblicato in Gazzetta il 21 marzo scorso prevede alcuni provvedimenti indirizzati alla tutela del potere di acquisto e del reddito dei lavoratori con nuove possibilità di accesso alla cassa integrazione e ampliamento dell'esonero contributivo totale per le assunzioni.
Una misura particolare e di impatto molto generalizzato, inserita all'art .2 consiste nella possibilità " per le aziende private di erogare buoni carburante a titolo gratuito fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente, solo per l'anno 2022 ".
Il beneficio dei 200 euro in buoni benzina 2022, è esente dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art 51 comma 3 del TUIR ma come specifica la relazione tecnica allegata al decreto, si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i fringe benefits.
Si ricorda che il tetto di franchigia, dal 1°gennaio 2022, dopo il periodo di emergenza COVID, è tornato al la soglia ordinaria di 258,23 euro.
Il valore di tali buoni benzina fino a 200 euro, non incidendo sul superamento della soglia non comporta dunque la tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente, come detta la norma.
Dal punto di vista del bilancio aziendale ovviamente il costo dovrebbe rientrare tra gli oneri deducibili a norma dell'art 95 del Tuir ma il condizionale è d'obbligo perché non viene specificato.
Attenzione va posta al fatto che il testo della norma ha una formulazione poco tecnica che lascia adito ad alcuni dubbi applicativi, su due fronti. Vediamo, per opportuna conoscenza, le perplessità indicate in questi giorni da più parti auspicando un sollecito chiarimento.
Buoni benzina: datori di lavoro potenzialmente esclusi
Il decreto fa riferimento a «aziende private» in luogo di «datore di lavoro», come invece precisa l’articolo 51 del Tuir, e questo comporta, applicando una interpretazione letterale, che possano essere esclusi i datori di lavoro non considerati dalla legge "aziende" ovvero:
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datori del settore pubblico non economico
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lavoratori autonomi,
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studi associati
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cooperative e consorzi.
Buoni benzina 2022: chi sono i lavoratori beneficiari
Per quanto riguarda invece i beneficiari la norma cita i «lavoratori dipendenti», comprendendo quindi tutti i lavoratori subordinati, compresi somministrati e apprendisti. Resta il dubbio, però, per coloro che non sono formalmente lavoratori dipendenti ma quasi sempre assimilati a tale categoria, ovvero i seguenti:
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collaboratori coordinati e continuativi
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amministratori non iscritti ad albi professionali
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soci di cooperative.
Si segnalano ancora tra i dubbi ingenerati dalla forma di questo articolo, che:
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non sono chiare le conseguenze in caso di superamento del limite di 200 euro se la soglia di esenzione operi autonomamente oppure in combinazione con quella generale dei fringe benefit (258,23 euro) cioè se una somma superiore a 200 euro, per la parte non imponibili rientri o meno nei fringebenefits conteggiati nella franchigia di 258,23.
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La norma non contiene uno specifico richiamo alla tassazione in capo al datore di lavoro ne interviene sull’articolo 51, comma 3, del Tuir, per cui sono legittimi di dubbi riguardo sia alla deducibilità che sulla possibilità di inserire tale bonus fra i premi di risultato convertibili, da concordare con i sindacati,
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Infine la nuova norma non pone condizioni rispetto alla platea del personale aziendale che può accedere al benefit, come richiesto ad esempio per il welfare aziendale, cioè lascia alla facoltà del datore di lavoro il riconoscimento a tutti i dipendenti o a fasce omogenee o al singolo.
Si attendono ancora quindi al più presto, su tutti questi aspetti i chiarimenti da parte dell'Agenzia.