BASTA L’AVVISO DI RICEVIMENTO PER PROVARE LA NOTIFICA DELLA CARTELLA

In caso di notifica non eseguita a mani proprie del destinatario, l’invio della raccomandata informativa, che non sia documentato allegando il relativo avviso di spedizione, può essere provato anche con l’avviso di ricevimento riferibile alla raccomandata stessa.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione esecutiva promossa da Tizio ed annullava una delle cartelle relative a un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973. Nello specifico, il Giudice di primo grado rilevava che, pur risultando l'atto consegnato alla moglie convivente del contribuente, mancava la prova dell'invio della raccomandata informativa prevista ex art. 139, comma 2, c.p.c. .
L’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER presenta ricorso contro questa decisione, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente disconosciuto la fede privilegiata della relata di notifica, nonostante contenga la dichiarazione del messo notificatore, che costituisce piena prova sino a querela di falso, nella specie mai proposta dal contribuente.
Con ordinanza n. 21288/2025, la Suprema Corte accoglie il ricorso, affermando che:
«in caso di notificazione non eseguita a mani proprie del destinatario, l’invio della raccomandata informativa, che non sia documentato allegando il relativo avviso di spedizione, può essere provato attraverso altro idoneo mezzo di prova, tra cui l’avviso di ricevimento univocamente riferibile alla raccomandata stessa».
Nel caso di specie, l’avviso di ricevimento prodotto da Tizio, attestante il ritiro dell’atto da parte di sua suocera, della raccomandata contiene l’avviso di avvenuta notifica della cartella impugnata. Pertanto, non è corretta la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui è assente una prova idonea.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza (ud. 26 febbraio 2025) 25 luglio 2025, n. 21288

TOP