APE SOCIALE PER LAVORATORI AGRICOLI: CHIARIMENTI DELL’INPS SULLE CONDIZIONI DI ACCESSO

L'INPS, con il Messaggio n. 3365/2024, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle condizioni di accesso al beneficio APE sociale per i lavorati agricoli disoccupati ai sensi dell'articolo 1, comma 179, lettera a), della Legge n. 232/2016. In particolare, l'Istituto, oltre a ribadire che la suddetta indennità di disoccupazione è riconosciuta ai soggetti inoccupati che abbiano integralmente fruito di una prestazione di disoccupazione, chiarisce che la decorrenza dell'APE sociale, in presenza di tutte le condizioni, non può essere anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, anche quando la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata prima di tale data. Nel caso in cui la domanda di anticipo sia presentata nell'anno successivo a quello dell'integrale fruizione della disoccupazione agricola, l'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo all'istanza; resta ferma la condizione che il soggetto, dal termine della disoccupazione agricola, sia rimasto inoccupato (non è quindi necessario che l'interessato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il quale chiede l'ape sociale, abbia presentato la dichiarazione di immediata disponibilità – DID).