AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" E DIRITTO DI USUFRUTTO
L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'agevolazione c.d. "prima casa".
In particolare, l'Agenzia ha chiarito che la costituzione di un diritto di usufrutto a tempo "determinato", prima della decorrenza di 5 anni dall'acquisto dell'immobile agevolato, comporta la decadenza dal beneficio proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto.
Pertanto, ai fini fiscali, sul valore del diritto alienato deve essere recuperata, oltre a sanzioni e interessi, la differenza tra:
- tassazione ordinaria;
- tassazione agevolata.
La base imponibile su cui determinare le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria, dovrà essere rapportata al valore dell'usufrutto a tempo determinato, calcolato in base all'arti. 48, TUIR.