ACCORDO CONCILIATIVO NULLO SE FIRMATO IN SEDE AZIENDALE

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024, ha stabilito la nullità dell’accordo conciliativo stipulato con l’assistenza del rappresentante sindacale ma in sede aziendale, a causa della mancanza di neutralità propria della sede di conciliazione e del ruolo essenziale dell’assistenza sindacale effettiva nel proteggere i diritti dei lavoratori. In particolare, tale contesto non assicura che il lavoratore sia immune da qualsiasi condizionamento datoriale, con la conseguenza che le rinunce e le transazioni avvenute non presentano i crismi della inoppugnabilità, potendo, di conseguenza, essere impugnate entro il termine decadenziale di sei mesi.