È IL DATORE DI LAVORO CHE DEVE DIMOSTRARE L'IMPOSSIBILITÀ DI REPÊCHAGE
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24195, ha stabilito che incombe sul datore di lavoro, che licenzia per giustificato motivo oggettivo, l'onere di provare non solo la sussistenza delle ragioni di carattere oggettivo poste a base del recesso, ma anche l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore, ossia il cd. repêchage. Infatti, da un punto di vista processuale, pretendere che sia il lavoratore a spiegare dove e come potrebbe essere riutilizzato all'interno dell'azienda significherebbe separare onere di allegazione e onere della prova.