SOMMA INTEGRATIVA: L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE L’IMPATTO DEI GIORNI SENZA STIPENDIO SUL BENEFICIO FISCALE
L’Agenzia delle Entrate interviene sul tema della somma integrativa, il beneficio fiscale destinato ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, fornendo chiarimenti importanti sul ruolo dei giorni senza retribuzione nel suo calcolo. La misura, che può arrivare fino a 1.200 euro annui, viene riconosciuta in busta paga dal datore di lavoro ed è legata all’effettiva percezione di reddito.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i periodi in cui il lavoratore non riceve stipendio – come nei casi di aspettativa non retribuita, sospensione dal lavoro o interruzioni temporanee del rapporto – non possono essere considerati utili ai fini della maturazione del beneficio. La somma integrativa deve infatti essere riproporzionata ai soli mesi in cui è stata effettivamente corrisposta una retribuzione imponibile ai fini IRPEF.
Il chiarimento punta a uniformare i comportamenti dei sostituti d’imposta e a ridurre il rischio di errori in sede di conguaglio. Se il bonus viene erogato in misura superiore rispetto al dovuto, il recupero avviene automaticamente a fine anno o tramite la dichiarazione dei redditi, con possibili effetti sul saldo finale del contribuente.
Le indicazioni dell’Agenzia assumono particolare rilievo in un mercato del lavoro caratterizzato da rapporti discontinui, stagionalità e forme contrattuali flessibili, soprattutto nei settori del turismo, del commercio e dei servizi. In questi ambiti, periodi di inattività non retribuita possono incidere non solo sul reddito complessivo, ma anche sull’accesso alle agevolazioni fiscali collegate al lavoro dipendente.
Il messaggio è chiaro: la somma integrativa spetta solo in presenza di retribuzione effettiva e non per la semplice esistenza del rapporto di lavoro. Per questo è fondamentale che lavoratori e aziende monitorino con attenzione le buste paga e la propria situazione reddituale, per evitare sorprese in fase di conguaglio o dichiarazione.