PATTO DI NON CONCORRENZA E OPERAZIONI SOCIETARIE: VALIDITÀ ANCHE DOPO FUSIONI E INCORPORAZIONI

Con l’Ordinanza n. 421 dell’8 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla sorte del patto di non concorrenza in caso di modifiche dell’assetto societario, chiarendo che tali operazioni non ne determinano automaticamente la perdita di efficacia.
Il caso trae origine dal ricorso proposto da un lavoratore condannato dalla Corte d’Appello per aver violato il patto di non concorrenza stipulato con la società datrice di lavoro. Secondo il ricorrente, le successive operazioni di fusione e incorporazione avrebbero inciso sull’identità soggettiva del datore, rendendo il vincolo non più opponibile.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la tesi difensiva. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il patto di non concorrenza fosse chiaramente delimitato a uno specifico settore di attività e non fosse ancorato alla struttura societaria in senso formale. Proprio tale delimitazione rendeva il patto indipendente dalle successive evoluzioni dell’assetto societario.
Secondo la Cassazione, le operazioni di fusione e incorporazione non incidono sulla validità del patto quando questo è funzionale alla tutela di un interesse economico ben individuato e coerente con l’attività svolta, che permane anche dopo la riorganizzazione societaria.
La decisione conferma un orientamento volto a garantire continuità agli obblighi contrattuali del lavoratore, valorizzando il contenuto sostanziale del patto di non concorrenza e la sua finalità, piuttosto che i mutamenti formali del datore di lavoro.

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