OMESSE RISPOSTE DEL DATORE ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI DELL'INL: COSA DICE LA CASSAZIONE

LA CORTE DI CASSAZIONE, CON SENTENZA N. 39659 DEL 29 ottobre 2024, si pronuncia relativamente alla disposizione di cui all'art. 4, comma 7, della Legge n. 628/1961. Si tratta di un reato contravvenzionale per cui un soggetto, che è legalmente richiesto dall'Ispettorato del Lavoro di fornire notizie sulle materie indicate dal medesimo articolo, non le fornisce o le fornisce incomplete. Questo può essere realizzato sia in forma commissiva (per esempio trasmettendo una documentazione diversa rispetto a quella richiesta) che omissiva. Ciò premesso, la Corte stabilisce che deve essere cassata con rinvio la sentenza impugnata, laddove la responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base di un elemento psicologico completamente diverso da quello originariamente ascritto, nonché sulle basi di motivazioni contraddittorie. Nel caso di specie, lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata aveva preso le mosse dalla descrizione di un comportamento reticente assunto dal ricorrente innanzi agli ispettori del lavoro che chiedevano informazioni, per poi approdare, senza alcuna coerenza logica, ad addebitare all'imputato un comportamento negligente su cui fondare la pronuncia di responsabilità penale. In definitiva, non viene confermata la condanna a carico del datore di lavoro per una sua negligenza con gli Ispettori del lavoro che assumono informazioni sulle posizioni ed i rapporti contrattuali all'interno dell'azienda.

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