NULLO IL PATTO DI NON CONCORRENZA CONDIZIONATO DALLO IUS VARIANDI DATORIALE

Deve considerarsi nullo il patto di non concorrenza qualora preveda che, in caso di mutamento della mansione assegnata in origine, venga meno l'onere del precedente datore di erogare il corrispettivo ma permanga l'obbligo per l'ex dipendente di non svolgere attività concorrenziale per ulteriori dodici mesi dalla variazione. La nullità, per vizio di indeterminatezza del contenuto, è riconosciuta al patto che rimetta al datore di lavoro l'individuazione dell'area geografica in cui opererà l'obbligo di non facere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10679 del 19 aprile 2024. Facendo richiamo a quanto previsto dall'art. 2125 del codice civile, la Corte afferma che il patto di non concorrenza debba ritenersi valido solo qualora le clausole contenute all'intero dello stesso dispongano ex ante, in maniera chiara, la determinazione del quantum da corrispondere al lavoratore e il perimetro territoriale in cui opera il vincolo.