LEGITTIMO COLLOCARE IN ASPETTATIVA IL LAVORATORE CHE RIFIUTA FORMAZIONE NELL'ORARIO STABILITO DAL DATORE

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024, ha statuito che è legittimo, quale misura di sicurezza, collocare in  aspettativa non retribuita il lavoratore che si rifiuta di frequentare il  corso in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'orario stabilito dal datore di lavoro.  L'articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008  non impone l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni dipendente, nè di adattare il predetto turno per consentire a ciascun lavoratore di seguire il corso durante il proprio orario di lavoro, bensì invita il datore di lavoro ad organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di  considerare la frequenza come orario di lavoro  (eventualmente straordinario).

TOP