LEGITTIMA LA SANZIONE AL NOTAIO CHE NON SEGNALA ALL’UIF SEI OPERAZIONI IMMOBILIARI SOSPETTE
La mancata indicazione, nelle sei operazioni di compravendita, delle modalità di pagamento del prezzo, che era stato pagato molti anni prima del rogito, avrebbe dovuto indurre il notaio a segnalare all'UIF le operazioni, in quanto anomale e sospette. In una controversia avente ad oggetto l'opposizione a un decreto sanzionatorio emesso dal MEF, il notaio impugnava la decisione di quest'ultimo che gli comminava una sanzione pecuniaria per la mancata segnalazione tempestiva di operazioni sospette all'UIF, in violazione delle normative antiriciclaggio. Il Tribunale capitolino, pur riconoscendo la responsabilità del notaio, aveva ridotto la sanzione al 5% dell'importo, ma la Corte territoriale ripristinava successivamente la sanzione originaria. La decisione del Giudice del gravame si basava sul fatto che sussistevano sei operazioni sospette (compravendite immobiliari), il cui prezzo veniva indicato con modalità poco chiare, senza rispettare l'obbligo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Secondo la Corte, la mancata segnalazione da parte del notaio evidenziava una superficialità delle valutazioni compiute sulle operazioni, configurando una violazione del D.Lgs. n. 231/2007. Avverso tale decisione il notaio ricorre per cassazione. La Suprema Corte, con ordinanza n. 26880 del 16 ottobre 2024, rigetta il ricorso del ricorrente e conferma la decisione del Giudice di seconde cure. Secondo la Cassazione, la Corte d'Appello ha correttamente applicato la normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007. In particolare, la Corte rileva che il Giudice del gravame ha stabilito correttamente che le sei compravendite individuate dalla Guardia di Finanza, concluse tra la fine del 2013 e l'inizio del 2015 erano sospette. In ciascun rogito emergeva che il prezzo era stato pagato con modalità non chiare e prima del luglio 2006, ossia tra i sei e i nove anni antecedenti l'atto traslativo. La mancata indicazione, nelle sei operazioni di compravendita, delle modalità di pagamento del prezzo e nella dichiarazione degli stipulanti che il prezzo era stato pagato fuori dell'atto e molti anni prima di esso, avrebbero dovuto indurre il notaio a segnalare all'UIF tali operazioni, in quanto anomale e sospette. In conclusione, la Cassazione precisa che l'obbligo di segnalazione a carico del notaio scatta in presenza di operazioni sospette e anomale in base ai parametri oggettivi o soggettivi indicati dal decreto antiriciclaggio e che l'obbligo di segnalazione non presuppone che il notaio abbia acquisito e che comunque sia in possesso di indizi circa la provenienza del prezzo della compravendita da delitti di riciclaggio. Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza (ud. 8 ottobre 2024) 16 ottobre 2024, n. 26880