LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI NON SUFFICIENTE SE È INCOMPLETO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2557 del 22 gennaio 2024, si pronuncia in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, la Corte specifica che un'eventuale attività di formazione del lavoratore in ordine a specifici rischi non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di prevedere e disciplinare tutte le attività lavorative, con lo scopo di minimizzare la discrezionalità dei lavoratori. Il documento di valutazione dei rischi deve dunque comprendere tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori, e la formazione, pur specifica, offerta ai dipendenti non esonera il datore da responsabilità in caso di infortunio.