IL PROFESSIONISTA HA DIRITTO AL RIMBORSO DELL’IVA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE DETENUTO IN LOCAZIONE MA DI PROPRIETÀ DI TERZI?

Investite della questione, le SSUU rispondono al quesito con un nuovo principio di diritto. L'Agenzia delle Entrate notificava al titolare di un'impresa individuale l'atto di recupero di un rimborso IVA  per l'importo di 300mila euro, sul rilievo che «tale rimborso era stato chiesto dal contribuente per IVA afferente alla effettuazione di lavori di ristrutturazione di fabbricati ed impianti su un terreno che il contribuente stesso deteneva in virtù di un contratto di locazione stipulato con un soggetto terzo e non quale proprietario, quindi al di fuori della previsione di cui all'art- 30, terzo comma, lett. c), dPR 633/1972». La CTR accoglieva il gravame proposto dal contribuente, conseguendone il ricorso per cassazione da parte dall'Amministrazione finanziaria. In sede di legittimità, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la CTR affermato la sostanziale coincidenza dei presupposti di esercizio del diritto di detrazione e di quello di rimborso dell'IVA, dando così seguito alla giurisprudenza di legittimità che ha statuito la sussistenza del primo «anche qualora l'imposta detratta sia correlata a fatture passive inerenti ad opere su  beni detenuti dal soggetto passivo, ma di proprietà di terzi». La sezione Tributaria rimetteva la questione alle SS.UU. individuando la seguente questione: «se il soggetto passivo abbia diritto al rimborso dell'IVA assolta per l'esecuzione di opere su beni di terzi di cui abbia la detenzione e, più in generale, se a tal fine (ed in relazione alla pronuncia delle SU evocata dal giudice tributario di appello) i pre supposti della detrazione e del rimborso di tale imposta debbano considerarsi o meno gli stessi». Con sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024, le Sezioni Unite Civili rigettano il ricorso e affermano il seguente  principio di diritto: «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso  dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta»

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