CONTI DELL’ARTIGIANO SOTTO CONTROLLO COME QUELLI DELLE IMPRESE
La Cassazione chiarisce che l’artigiano, pur operando da solo e con il proprio lavoro, non può essere considerato un semplice lavoratore autonomo ai sensi dell’art. 2222 c.c., ma rientra nella categoria degli imprenditori individuali ex art. 2082 c.c., e più precisamente tra i piccoli imprenditori previsti dall’art. 2083 c.c. Questo significa che l’attività artigiana, a differenza di quella professionale, è organizzata economicamente, può prevedere l’impiego di dipendenti ed è soggetta all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali dell’impresa.
Di conseguenza, la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, che aveva dichiarato incostituzionale la presunzione legale sui compensi non dichiarati derivanti da prelevamenti bancari per i lavoratori autonomi, non si applica agli artigiani. Per loro, la disciplina resta quella degli imprenditori: le operazioni bancarie non giustificate continuano a costituire presunzione di reddito.
La giurisprudenza sottolinea che non conta la natura artigianale dell’attività: rileva solo il fatto che si tratti di impresa. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che i prelevamenti non documentati costituiscono reddito imponibile. Dopo la sentenza n. 228/2014, tale presunzione vale solo per i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti sui conti possono essere contestati da tutti i contribuenti, dimostrando che sono già inclusi nel reddito o sono irrilevanti (Cass. n. 1519/2017).
L’artigiano non sfugge ai controlli: i suoi conti vengono trattati come quelli di qualsiasi impresa, con obblighi e presunzioni fiscali analoghi. La distinzione tra lavoro autonomo e attività d’impresa è decisiva, confermando la necessità per l’artigiano di mantenere scritture contabili precise e trasparenti, a tutela della propria posizione fiscale.